Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali.
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
La seguente legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 2005
ART. 1.
Definizioni e ambito di applicazione della legge
- Ai fini della presente legge si intendono:
a) per «vendita diretta a domicilio», la forma
speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni
e servizi, di cui all’articolo 19 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, effettuate
tramite la raccolta di ordinativi d’acquisto presso il
domicilio del consumatore finale o nei locali nei
quali il consumatore si trova, anche
temporaneamente, per motivi personali, di lavoro,
di studio, di intrattenimento o di svago;
b) per «incaricato alla vendita diretta a
domicilio», colui che, con o senza vincolo di
subordinazione, promuove, direttamente o
indirettamente, la raccolta di ordinativi d’acquisto
presso privati consumatori per conto di imprese
esercenti la vendita diretta a domicilio;
c) per «impresa» o «imprese», l’impresa o le
imprese esercenti la vendita diretta a domicilio di
cui alla lettera a). - Le disposizioni della presente legge, ad
eccezione di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7,
non si applicano alla offerta, alla sottoscrizione e
alla propaganda ai fini commerciali di:
a) prodotti e servizi finanziari;
b) prodotti e servizi assicurativi;
c) contratti per la costruzione, la vendita e la
locazione di beni immobili.
ART. 2. Esercizio dell’attività di vendita diretta a domicilio
- Alle attività di vendita diretta a domicilio di
cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 22,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, nonché le disposizioni vigenti in
materia di commercializzazione dei beni e dei
servizi offerti.
ART. 3. Attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio
- L’attività di incaricato alla vendita diretta a
domicilio, con o senza vincolo di subordinazione,
è soggetta all’obbligo del possesso del tesserino di
riconoscimento di cui all’articolo 19, commi 5 e 6,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e
può essere svolta da chi risulti in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, del
medesimo decreto legislativo. - L’attività di incaricato alla vendita diretta a
domicilio senza vincolo di subordinazione può
essere esercitata come oggetto di una obbligazione
assunta con contratto di agenzia. - L’attività di incaricato alla vendita diretta a
domicilio senza vincolo di subordinazione può
essere altresì esercitata, senza necessità di
stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che
svolgono l’attività in maniera abituale, ancorché
non esclusiva, o in maniera occasionale, purché
incaricati da una o più imprese. - La natura dell’attività di cui al comma 3 è di
carattere occasionale sino al conseguimento di un
reddito annuo, derivante da tale attività, non
superiore a 5.000 euro. - Resta ferma la disciplina previdenziale recata
dall’articolo 44, comma 2, ultimo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326.
ART. 4. Disciplina del rapporto fra impresa affidante e incaricato alla vendita diretta a domicilio.
Compenso dell’incaricato
- All’incaricato alla vendita diretta a domicilio
con vincolo di subordinazione si applica il
contratto collettivo nazionale di lavoro applicato
dall’impresa esercente la vendita diretta.
All’incaricato alla vendita diretta a domicilio
senza vincolo di subordinazione di cui all’articolo
3, comma 2, si applicano gli accordi economici
collettivi di settore. - Per l’incaricato alla vendita diretta a domicilio
senza vincolo di subordinazione di cui all’articolo
3, comma 3, l’incarico deve essere provato per
iscritto e può essere liberamente rinunciato, anche
per fatti concludenti con relativa presa d’atto
dell’impresa affidante, o revocato per iscritto
tramite lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o altro mezzo idoneo. L’atto di
conferimento dell’incarico deve contenere
l’indicazione dei diritti e degli obblighi di cui ai
commi 3 e 6. - L’incaricato alla vendita diretta a domicilio
senza vincolo di subordinazione di cui all’articolo
3, comma 3, ha diritto di recedere dall’incarico,
senza obbligo di motivazione, inviando
all’impresa affidante una comunicazione, a mezzo
di lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
entro dieci giorni lavorativi dalla stipula dell’atto
scritto di cui al comma 2. In tale caso, l’incaricato
è tenuto a restituire a sua cura e spese i beni ed i
materiali da dimostrazione eventualmente
acquistati e l’impresa, entro trenta giorni dalla
restituzione dei beni e dei materiali, rimborsa
all’incaricato le somme da questi eventualmente
pagate. Il rimborso è subordinato all’integrità dei
beni e dei materiali restituiti. - Nei confronti dell’incaricato alla vendita
diretta a domicilio non può essere stabilito alcun
obbligo di acquisto:
a) di un qualsiasi ammontare di materiali o di
beni commercializzati o distribuiti dall’impresa
affidante, ad eccezione dei beni e dei materiali da
dimostrazione strumentali alla sua attività che per
tipologia e quantità sono assimilabili ad un
campionario;
b) di servizi forniti, direttamente o
indirettamente, dall’impresa affidante, non
strettamente inerenti e necessari all’attività
commerciale in questione, e comunque non
proporzionati al volume dell’attività svolta.
- Nel caso in cui l’incarico venga rinunciato o
revocato, il tesserino di riconoscimento di cui
all’articolo 3, comma 1, è ritirato. - In aggiunta al diritto di recesso di cui al
comma 3, all’incaricato alla vendita diretta a
domicilio è in ogni caso riconosciuto, in tutte le
altre ipotesi di cessazione per qualsiasi causa del
rapporto con l’impresa affidante, il diritto di
restituzione e, entro trenta giorni, alla rifusione
del prezzo relativamente ai beni e ai materiali
integri eventualmente posseduti in misura non
inferiore al 90 per cento del costo originario. - L’incaricato alla vendita diretta a domicilio
deve attenersi alle modalità e alle condizioni
generali di vendita stabilite dall’impresa affidante.
In caso contrario, egli è responsabile dei danni
derivanti dalle condotte difformi da lui adottate
rispetto alle modalità ed alle condizioni di cui al
primo periodo. - L’incaricato alla vendita diretta a domicilio
non ha, salvo espressa autorizzazione scritta, la
facoltà di riscuotere il corrispettivo degli
ordinativi d’acquisto che abbiano avuto regolare
esecuzione presso i privati consumatori né di
concedere sconti o dilazioni di pagamento. - Il compenso dell’incaricato alla vendita diretta
a domicilio senza vincolo di subordinazione è
costituito dalle provvigioni sugli affari che,
accettati, hanno avuto regolare esecuzione. La
misura delle provvigioni e le modalità di
corresponsione devono essere stabilite per iscritto.
ART. 5. Divieto delle forme di vendita piramidali e di giochi o catene
- Sono vietate la promozione e la realizzazione
di attività e di strutture di vendita nelle quali
l’incentivo economico primario dei componenti la
struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi
soggetti piuttosto che sulla loro capacità di
vendere o promuovere la vendita di beni o servizi
determinati direttamente o attraverso altri
componenti la struttura.
- È vietata, altresì, la promozione o
l’organizzazione di tutte quelle operazioni, quali
giochi, piani di sviluppo, «catene di
Sant’Antonio», che configurano la possibilità di
guadagno attraverso il puro e semplice
reclutamento di altre persone e in cui il diritto a
reclutare si trasferisce all’infinito previo il
pagamento di un corrispettivo.
ART. 6. Elementi presuntivi
- Costituisce elemento presuntivo della
sussistenza di una operazione o di una struttura di
vendita vietate ai sensi dell’articolo 5 la ricorrenza
di una delle seguenti circostanze:
a) l’eventuale obbligo del soggetto reclutato di
acquistare dall’impresa organizzatrice, ovvero da
altro componente la struttura, una rilevante
quantità di prodotti senza diritto di restituzione o
rifusione del prezzo relativamente ai beni ancora
vendibili, in misura non inferiore al 90 per cento
del costo originario, nel caso di mancata o
parzialmente mancata vendita al pubblico;
b) l’eventuale obbligo del soggetto reclutato di
corrispondere, all’atto del reclutamento e
comunque quale condizione per la permanenza
nell’organizzazione, all’impresa organizzatrice o
ad altro componente la struttura, una somma di
denaro o titoli di credito o altri valori mobiliari e
benefici finanziari in genere di rilevante entità e in
assenza di una reale controprestazione;
c) l’eventuale obbligo del soggetto reclutato di
acquistare, dall’impresa organizzatrice o da altro
componente la struttura, materiali, beni o servizi,
ivi compresi materiali didattici e corsi di
formazione, non strettamente inerenti e necessari
alla attività commerciale in questione e comunque
non proporzionati al volume dell’attività svolta.
ART. 7. Sanzioni
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque promuove o realizza le attività o le
strutture di vendita o le operazioni di cui
all’articolo 5, anche promuovendo iniziative di
carattere collettivo o inducendo uno o più soggetti
ad aderire, associarsi o affiliarsi alle
organizzazioni od operazioni di cui al medesimo
articolo, è punito con l’arresto da sei mesi ad un
anno o con l’ammenda da 100.000 euro a 600.000
euro. - Per le violazioni di cui al comma 1 si applica
la sanzione accessoria della pubblicazione del
provvedimento con le modalità di cui all’articolo
36 del codice penale e della sua comunicazione
alle associazioni dei consumatori e degli utenti
rappresentative a livello nazionale. - All’impresa che non rispetti le disposizioni di
cui all’articolo 4, commi 2, 3, 5, 6 e 9, si applica
una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500
euro a 5.000 euro.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
Data a La Maddalena, addì 17 agosto 2005
CIAMPI
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli:CASTELLI