173/2005


Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali.
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

La seguente legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 2005

ART. 1.
Definizioni e ambito di applicazione della legge

  1. Ai fini della presente legge si intendono:
    a) per «vendita diretta a domicilio», la forma
    speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni
    e servizi, di cui all’articolo 19 del decreto
    legislativo 31 marzo 1998, n. 114, effettuate
    tramite la raccolta di ordinativi d’acquisto presso il
    domicilio del consumatore finale o nei locali nei
    quali il consumatore si trova, anche
    temporaneamente, per motivi personali, di lavoro,
    di studio, di intrattenimento o di svago;
    b) per «incaricato alla vendita diretta a
    domicilio», colui che, con o senza vincolo di
    subordinazione, promuove, direttamente o
    indirettamente, la raccolta di ordinativi d’acquisto
    presso privati consumatori per conto di imprese
    esercenti la vendita diretta a domicilio;
    c) per «impresa» o «imprese», l’impresa o le
    imprese esercenti la vendita diretta a domicilio di
    cui alla lettera a).
  2. Le disposizioni della presente legge, ad
    eccezione di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7,
    non si applicano alla offerta, alla sottoscrizione e
    alla propaganda ai fini commerciali di:
    a) prodotti e servizi finanziari;
    b) prodotti e servizi assicurativi;
    c) contratti per la costruzione, la vendita e la
    locazione di beni immobili.

ART. 2. Esercizio dell’attività di vendita diretta a domicilio

  1. Alle attività di vendita diretta a domicilio di
    cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano
    le disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 22,
    commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo
    1998, n. 114, nonché le disposizioni vigenti in
    materia di commercializzazione dei beni e dei
    servizi offerti.

ART. 3. Attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio

  1. L’attività di incaricato alla vendita diretta a
    domicilio, con o senza vincolo di subordinazione,
    è soggetta all’obbligo del possesso del tesserino di
    riconoscimento di cui all’articolo 19, commi 5 e 6,
    del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e
    può essere svolta da chi risulti in possesso dei
    requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, del
    medesimo decreto legislativo.
  2. L’attività di incaricato alla vendita diretta a
    domicilio senza vincolo di subordinazione può
    essere esercitata come oggetto di una obbligazione
    assunta con contratto di agenzia.
  3. L’attività di incaricato alla vendita diretta a
    domicilio senza vincolo di subordinazione può
    essere altresì esercitata, senza necessità di
    stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che
    svolgono l’attività in maniera abituale, ancorché
    non esclusiva, o in maniera occasionale, purché
    incaricati da una o più imprese.
  4. La natura dell’attività di cui al comma 3 è di
    carattere occasionale sino al conseguimento di un
    reddito annuo, derivante da tale attività, non
    superiore a 5.000 euro.
  5. Resta ferma la disciplina previdenziale recata
    dall’articolo 44, comma 2, ultimo periodo, del
    decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 24
    novembre 2003, n. 326.

ART. 4. Disciplina del rapporto fra impresa affidante e incaricato alla vendita diretta a domicilio.
Compenso dell’incaricato

  1. All’incaricato alla vendita diretta a domicilio
    con vincolo di subordinazione si applica il
    contratto collettivo nazionale di lavoro applicato
    dall’impresa esercente la vendita diretta.
    All’incaricato alla vendita diretta a domicilio
    senza vincolo di subordinazione di cui all’articolo
    3, comma 2, si applicano gli accordi economici
    collettivi di settore.
  2. Per l’incaricato alla vendita diretta a domicilio
    senza vincolo di subordinazione di cui all’articolo
    3, comma 3, l’incarico deve essere provato per
    iscritto e può essere liberamente rinunciato, anche
    per fatti concludenti con relativa presa d’atto
    dell’impresa affidante, o revocato per iscritto
    tramite lettera raccomandata con avviso di
    ricevimento o altro mezzo idoneo. L’atto di
    conferimento dell’incarico deve contenere
    l’indicazione dei diritti e degli obblighi di cui ai
    commi 3 e 6.
  3. L’incaricato alla vendita diretta a domicilio
    senza vincolo di subordinazione di cui all’articolo
    3, comma 3, ha diritto di recedere dall’incarico,
    senza obbligo di motivazione, inviando
    all’impresa affidante una comunicazione, a mezzo
    di lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
    entro dieci giorni lavorativi dalla stipula dell’atto
    scritto di cui al comma 2. In tale caso, l’incaricato
    è tenuto a restituire a sua cura e spese i beni ed i
    materiali da dimostrazione eventualmente
    acquistati e l’impresa, entro trenta giorni dalla
    restituzione dei beni e dei materiali, rimborsa
    all’incaricato le somme da questi eventualmente
    pagate. Il rimborso è subordinato all’integrità dei
    beni e dei materiali restituiti.
  4. Nei confronti dell’incaricato alla vendita
    diretta a domicilio non può essere stabilito alcun
    obbligo di acquisto:

a) di un qualsiasi ammontare di materiali o di
beni commercializzati o distribuiti dall’impresa
affidante, ad eccezione dei beni e dei materiali da
dimostrazione strumentali alla sua attività che per
tipologia e quantità sono assimilabili ad un
campionario;
b) di servizi forniti, direttamente o
indirettamente, dall’impresa affidante, non
strettamente inerenti e necessari all’attività
commerciale in questione, e comunque non
proporzionati al volume dell’attività svolta.

  1. Nel caso in cui l’incarico venga rinunciato o
    revocato, il tesserino di riconoscimento di cui
    all’articolo 3, comma 1, è ritirato.
  2. In aggiunta al diritto di recesso di cui al
    comma 3, all’incaricato alla vendita diretta a
    domicilio è in ogni caso riconosciuto, in tutte le
    altre ipotesi di cessazione per qualsiasi causa del
    rapporto con l’impresa affidante, il diritto di
    restituzione e, entro trenta giorni, alla rifusione
    del prezzo relativamente ai beni e ai materiali
    integri eventualmente posseduti in misura non
    inferiore al 90 per cento del costo originario.
  3. L’incaricato alla vendita diretta a domicilio
    deve attenersi alle modalità e alle condizioni
    generali di vendita stabilite dall’impresa affidante.
    In caso contrario, egli è responsabile dei danni
    derivanti dalle condotte difformi da lui adottate
    rispetto alle modalità ed alle condizioni di cui al
    primo periodo.
  4. L’incaricato alla vendita diretta a domicilio
    non ha, salvo espressa autorizzazione scritta, la
    facoltà di riscuotere il corrispettivo degli
    ordinativi d’acquisto che abbiano avuto regolare
    esecuzione presso i privati consumatori né di
    concedere sconti o dilazioni di pagamento.
  5. Il compenso dell’incaricato alla vendita diretta
    a domicilio senza vincolo di subordinazione è
    costituito dalle provvigioni sugli affari che,
    accettati, hanno avuto regolare esecuzione. La
    misura delle provvigioni e le modalità di
    corresponsione devono essere stabilite per iscritto.

ART. 5. Divieto delle forme di vendita piramidali e di giochi o catene

  1. Sono vietate la promozione e la realizzazione
    di attività e di strutture di vendita nelle quali
    l’incentivo economico primario dei componenti la

struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi
soggetti piuttosto che sulla loro capacità di
vendere o promuovere la vendita di beni o servizi
determinati direttamente o attraverso altri
componenti la struttura.

  1. È vietata, altresì, la promozione o
    l’organizzazione di tutte quelle operazioni, quali
    giochi, piani di sviluppo, «catene di
    Sant’Antonio», che configurano la possibilità di
    guadagno attraverso il puro e semplice
    reclutamento di altre persone e in cui il diritto a
    reclutare si trasferisce all’infinito previo il
    pagamento di un corrispettivo.

ART. 6. Elementi presuntivi

  1. Costituisce elemento presuntivo della
    sussistenza di una operazione o di una struttura di
    vendita vietate ai sensi dell’articolo 5 la ricorrenza
    di una delle seguenti circostanze:
    a) l’eventuale obbligo del soggetto reclutato di
    acquistare dall’impresa organizzatrice, ovvero da
    altro componente la struttura, una rilevante
    quantità di prodotti senza diritto di restituzione o
    rifusione del prezzo relativamente ai beni ancora
    vendibili, in misura non inferiore al 90 per cento
    del costo originario, nel caso di mancata o
    parzialmente mancata vendita al pubblico;
    b) l’eventuale obbligo del soggetto reclutato di
    corrispondere, all’atto del reclutamento e
    comunque quale condizione per la permanenza
    nell’organizzazione, all’impresa organizzatrice o
    ad altro componente la struttura, una somma di

denaro o titoli di credito o altri valori mobiliari e
benefici finanziari in genere di rilevante entità e in
assenza di una reale controprestazione;
c) l’eventuale obbligo del soggetto reclutato di
acquistare, dall’impresa organizzatrice o da altro
componente la struttura, materiali, beni o servizi,
ivi compresi materiali didattici e corsi di
formazione, non strettamente inerenti e necessari
alla attività commerciale in questione e comunque
non proporzionati al volume dell’attività svolta.

ART. 7. Sanzioni

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
    chiunque promuove o realizza le attività o le
    strutture di vendita o le operazioni di cui
    all’articolo 5, anche promuovendo iniziative di
    carattere collettivo o inducendo uno o più soggetti
    ad aderire, associarsi o affiliarsi alle
    organizzazioni od operazioni di cui al medesimo
    articolo, è punito con l’arresto da sei mesi ad un
    anno o con l’ammenda da 100.000 euro a 600.000
    euro.
  2. Per le violazioni di cui al comma 1 si applica
    la sanzione accessoria della pubblicazione del
    provvedimento con le modalità di cui all’articolo
    36 del codice penale e della sua comunicazione
    alle associazioni dei consumatori e degli utenti
    rappresentative a livello nazionale.
  3. All’impresa che non rispetti le disposizioni di
    cui all’articolo 4, commi 2, 3, 5, 6 e 9, si applica
    una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500
    euro a 5.000 euro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
Data a La Maddalena, addì 17 agosto 2005

CIAMPI
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli:CASTELLI